Sez. 1, Sentenza n. 81 del 08/01/1991 (Rv. 470396 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - In genere | Liquidazione del compenso in favore degli ausiliari - Reclamo al tribunale - Decisione - Impugnazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - In genere
Il provvedimento, di natura decisoria, con il quale il giudice delegato liquida il compenso in favore di chi abbia prestato la sua opera per il fallimento è impugnabile con reclamo al tribunale, la cui pronuncia è, poi, impugnabile con ricorso per cassazione ex artt. 111 Cost., a tali gravami non frapponendo ostacolo il disposto dell'art. 26 della legge fallimentare, quale risulta delle parziali declaratorie di illegittimità costituzionale (di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 42 del 1981, 303 del 1985 e 156 del 1986), le quali hanno inciso solo sulle modalità del relativo procedimento e, in particolare, sulla decorrenza e sulla durata del termine per l'impugnazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)