Sez. 1, Sentenza n. 8031 del 13/06/2000 (Rv. 537548 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI | Giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento - Spese sostenute dal creditore istante - Prededucibilità - Sussistenza - Mancato riconoscimento della prededucibilità da parte del G.D. - Rimedi - Reclamo ex art. 26 L. fall. - Esperibilità - Esclusione - Richiesta di insinuazione allo stato passivo - Necessità - Erronea proposizione del reclamo ed erronea decisione nel merito da parte del tribunale - Conseguenze - Cassazione senza rinvio del relativo provvedimento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI
Il provvedimento con il quale il giudice delegato al fallimento neghi, ex art. 111 Legge fall., la prededucibilità del credito vantato dal creditore istante in relazione alle spese sostenute nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento non è suscettibile di reclamo ex art. 26 L. Fall., dovendo il creditore stesso richiedere, secondo le regole ordinarie, l'insinuazione al passivo (per proporre, poi, opposizione ex art. 98 stessa legge). Ne consegue che, proposto (erroneamente) il reclamo predetto, questo va dichiarato inammissibile dal tribunale, ed ancora, che, avendo il tribunale (erroneamente) pronunciato nel merito dell'istanza, il relativo provvedimento va cassato senza rinvio dalla S.C. investita della questione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)