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Sez. 3, Sentenza n. 10272 del 23/10/1990 (Rv. 469509 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - INDENNITÀ PER AVVIAMENTO COMMERCIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - DECORRENZA - SVALUTAZIONE MONETARIA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469509-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - SCADENZA (OBBLIGHI DEL LOCATORE - DIRITTI DEL CONDUTTORE) - INDENNITÀ PER AVVIAMENTO COMMERCIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - DECORRENZA - SVALUTAZIONE MONETARIA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

In tema di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, spettante al conduttore di immobile non abitativo nel caso di recesso del locatore, il canone corrente di mercato, al quale, nel regime transitorio della legge 27 luglio 1978 n. 392, l'indennità stessa va rapportata, deve essere determinato con riferimento al momento in cui il recesso ha operato i suoi effetti (e cioè al sesto mese dopo il preavviso di rilascio) e non a quello della decisione che abbia pronunciato sulla domanda di rilascio dell'immobile proposta dal locatore, in considerazione del fatto che tale indennità assolve alla funzione strumentale di attribuire al conduttore una provvista di denaro con cui fronteggiare le difficoltà connesse con il reperimento di altro immobile in cui svolgere la propria attività commerciale, le quali si manifestano nel momento in cui si verifica l'effetto risolutivo del rapporto locatizio e diviene attuale l'Obbligo della restituzione dell'immobile locato; l'eventuale lievitazione del livello dei canoni correnti dal momento in cui il recesso ha prodotto i suoi effetti in poi - per svalutazione monetaria o altra causa - potrà essere fatta valere ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., dato il carattere pecuniario dell'obbligazione, sul presupposto della mora. (Conf 4951/88, mass n 459777).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)