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Sez. 3, Sentenza n. 4951 del 16/08/1988 (Rv. 459777 - 01)

LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - LOCATORE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - DECORRENZA - SVALUTAZIONE MONETARIA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459777-01

LOCAZIONE - AVVIAMENTO COMMERCIALE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - LOCATORE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - DECORRENZA - SVALUTAZIONE MONETARIA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Con riguardo alle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, qualora il locatore che esercita il diritto potestativo di recesso non abbia fatto offerta di pronto pagamento dell'indennità, prevista dall'art. 69 della citata legge, congruamente quantificata secondo i canoni correnti di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche, la liquidazione dell'indennità deve essere effettuata dal giudice, su istanza di parte, con riferimento al canone corrente al momento in cui il recesso ha operato i suoi effetti (e cioè al sesto mese dopo il preavviso di rilascio), non a quello della esecuzione del provvedimento di rilascio, restando computabile l'eventuale incremento del livello dei canoni maturato - per svalutazione monetaria od altra causa - tra detto momento e quello della decisione in ordine alla domanda del relativo pagamento, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., previa Costituzione in mora del locatore. (V 4576/85, mass n 442031; (V 6266/84, mass n 437898).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)