Sez. 2, Ordinanza n. 44389 del 12/07/2004 Cc. (dep. 12/11/2004) Rv. 231008 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - IN GENERE | Rinvio a giudizio per reato di rapina pluriaggravata (art. 628 commi primo e terzo n. 1 e 2) - Determinazione del termine di durata massima di fase - Criteri - Pena edittale superiore a venti anni - Termine massimo di fase della custodia cautelare pari a un anno e sei mesi - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - termini di durata massima della custodia cautelare - IN GENERE
In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, qualora sia stato disposto il rinvio a giudizio per il reato di rapina pluriaggravata (art. 628, commi primo e terzo, n. 1 e 2, fatto commesso da più persone riunite e travisate, con uso di armi e che hanno posto una guardia giurata in stato di incapacità di agire), la pena edittale alla quale fare riferimento, ex art. 278 cod. proc. pen., è superiore a venti anni; infatti, nel caso in cui siano contestate più circostanze aventi carattere autonomo, come nella fattispecie, la pena non è stabilita in venti anni, come quando sia configurabile una sola delle circostanze previste nell'art. 628, comma 3, ma è superiore a venti anni, in quanto si applica un ulteriore aumento fino ad un terzo. Ne consegue che il termine di durata massima della custodia cautelare, relativo a tale fase, deve essere determinato in un anno e sei mesi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 com. 1 n. 1, Cod. Pen. art. 628 com. 1 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)