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Sez. L, Sentenza n. 2842 del 13/02/2004 (Rv. 570117 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato - Subordinazione - Nozione - Assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e inserimento nell'organizzazione aziendale - Rilevanza - Altri elementi - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570117-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di ella subordinazione. L'esistenza di tale vincolo, che consiste per il lavoratore in uno stato di assoggettamento gerarchico, e per il datore di lavoro nel potere di direzione con il conseguenziale inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale, va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che caratteri dell'attività lavorativa come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa, le modalità di erogazione della retribuzione e la stessa durata dell'attività non assumono valore decisivo, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato che con quello di lavoro autonomo o parasubordinato (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dato valore determinante, ai fini della qualificazione in termini di subordinazione del rapporto in esame alla durata della prestazione lavorativa, alle istruzioni date dal datore di lavoro sulle modalità di utilizzazione dei materiali per costruire un impianto annesso al all'azienda, all'assicurazione per la responsabilità civile da questi stipulata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)