Sez. 3, Sentenza n. 5195 del 25/05/1998 (Rv. 515788 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno biologico - Determinazione equitativa - Criteri.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
Il danno biologico è indipendente dal reddito lavorativo del danneggiato, dovendo la determinazione di esso, essenzialmente equitativa, avvenire mediante l'individuazione del valore umano perduto, attraverso la personalizzazione quantitativa e qualitativa dei parametri in linea di principio uniformi per la generalità delle persone.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)