Sez. U, Ordinanza n. 5535 del 18/03/2004 (Rv. 571308 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Mercato mobiliare - Intermediari finanziari - Sanzioni amministrative - Opposizione (art. 195 del T.U. n. 58 del 1998) - Competenza giurisdizionale - Del Giudice Ordinario - Configurabilità - Anche a seguito del nuovo criterio di riparto di giurisdizione di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998 (e succ. modif.) - Fondamento.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
Anche a seguito della nuova disciplina di cui all'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (così come riformulato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), che ha introdotto un nuovo e generale assetto dei rapporti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi, tra l'altro, quelli afferenti alla vigilanza sul mercato mobiliare, le opposizioni avverso i provvedimenti con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze (già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) irroga, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme relative alla disciplina dell'attività di intermediazione finanziaria, restano affidate alla cognizione del giudice ordinario (e rientrano nella competenza della corte d'appello), come del resto ribadisce l'art. 1, comma secondo, del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, sulla disciplina delle controversie in materia societaria, bancaria e finanziaria. Invero, l'irrogazione di tali sanzioni, che può avvenire soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge, è espressione di un'attività vincolata che, in quanto tale, non può essere assimilata, pur essendo ad essa strettamente collegata, a quella di vigilanza, le cui modalità non sono invece rigidamente predeterminate, ma (come si ricava dagli artt. 5 e ss. dello stesso D.Lgs. n. 58 del 1998) sono lasciate all'apprezzamento delle autorità cui è affidato il compito di salvaguardare la trasparenza, la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di intermediazione finanziaria, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, competitività e buon funzionamento del sistema finanziario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 1 CORTE COST., Legge 05/03/2001 num. 57 art. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)