Sez. U, Sentenza n. 13709 del 22/07/2004 (Rv. 574841 - 01)
CREDITO - RISPARMIO - IN GENERE | Attività bancaria - Sanzioni amministrative - Irrogazione - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione.
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Anche dopo l'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205 - il cui art. 7 ha introdotto un nuovo testo dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - le controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative irrogate, ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, per la violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività bancaria, continuano ad essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)