Sez. U, Sentenza n. 16577 del 15/07/2010 (Rv. 614303 - 01)
CREDITO - RISPARMIO - IN GENERE | Intermediari finanziari - Sanzioni amministrative - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Portata meramente ricognitiva dell'art. 1, secondo comma, d. lgs. n. 5 del 2003 - Sussistenza.
CREDITO - RISPARMIO - IN GENERE
In tema di giurisdizione sulle controversie relative all'applicazione delle sanzioni amministrative irrogate, ai sensi dell'art. 145 del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, per la violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività bancaria, l'art. 1, secondo comma, del d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, ha una portata meramente ricognitiva della giurisdizione del giudice ordinario e della competenza della Corte d'appello posto che, l'art. 33 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, non aveva determinato l'attribuzione al giudice amministrativo delle controversie in tema di sanzioni amministrative bancarie, emergendo dalla sua formulazione come essa non fosse ricompresa nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto espressamente riferita alle "controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito". Ne deriva che la giurisdizione e la competenza permangono in capo alla Corte d'appello di Roma, senza alcuna soluzione di continuità con il regime anteriore alla riforma del c.d. rito societario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)