Sez. U, Sentenza n. 11963 del 31/05/2011 (Rv. 617476 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Occupazione appropriativa - Irreversibile trasformazione di aree oggetto di occupazione legittima - Acquisto della proprietà in capo alla P.A. - Sussistenza - Limiti - Mancato completamento dell'opera - Sopravvenuto difetto di interesse della P.A. - Restituzione dei beni al privato - Ammissibilità - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE
L'occupazione appropriativa per fini di pubblica utilità non seguita da espropriazione determina, comunque, l'acquisto della proprietà, in capo alla P.A., dell'area occupata al momento della sua irreversibile trasformazione e nei limiti della parte trasformata; tuttavia - analogamente a quanto previsto dalla normativa in tema di retrocessione dei beni espropriati - ove risulti che l'opera programmata non sia stata completata e sia provato che è sopravvenuto un difetto di interesse della P.A. nel perseguimento dell'obiettivo originariamente considerato come meritevole di soddisfacimento, può essere accolta la domanda del privato volta alla restituzione dei beni occupati, in tal modo realizzandosi la reintegrazione in forma specifica del pregiudizio subito, alla luce della previsione di cui all'art. 2058 del codice civile.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 46, Cod. Civ. art. 2058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)