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Sez. 1, Sentenza n. 15188 del 29/11/2001 (Rv. 550741 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Retrocessione totale - Presupposti - Completa inutilizzazione dell'area espropriata ovvero utilizzazione per il compimento di un'opera del tutto diversa - Necessità.
Stato
decisa il 2001-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550741-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE

In tema di espropriazione per pubblica di utilità, si versa nell'ipotesi di retrocessione totale di cui all'art. 63 della legge n. 2359 del 1865 (che forma oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo azionabile dinanzi all'AGO) qualora l'area destinata all'esecuzione dell'opera pubblica prevista nella dichiarazione di P.U. e nel successivo decreto di esproprio sia rimasta completamente inutilizzata a seguito della mancata totale realizzazione dell'opera quale complessivamente programmata, ovvero che qualora quest'ultima sia stata eventualmente sostituita con un'opera del tutto diversa, tale da stravolgere radicalmente l'assetto del territorio originariamente previsto (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha escluso la configurabilità dell'istituto "de quo" essendo, nella specie, pacifica l'avvenuta costruzione di fabbricati previsti dal PEEP, in esecuzione del quale risultava espropriata l'area oggetto della controversia).

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 61, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)