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Sez. L, Sentenza n. 1267 del 06/02/1998 (Rv. 512335 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Prestazioni previdenziali - Non cumulabilità di interessi e rivalutazione - Deduzione della questione per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Contestazione in radice nei gradi di merito del diritto alla rivalutazione - Sufficienza.
Stato
decisa il 1998-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512335-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

La non cumulabilità di interessi e rivalutazione relativamente alle prestazioni previdenziali, a norma dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, qualora in primo grado e in appello sia stata contestato il diritto alla rivalutazione, poiché la contestazione in radice della sussistenza del diritto controverso rende non necessaria la ulteriore deduzione di ogni diverso profilo di contestazione attinente al medesimo diritto e, quindi, se il giudice accoglie la domanda disattendendo la formulata contestazione, l'interessato può con l'atto di impugnazione far valere una o tutte le altre contestazioni, esclusa la configurabilità di questioni nuove che debbano essere dichiarate inammissibili per effetto del giudicato; d'altra parte, con riferimento al giudizio di legittimità, deve rilevarsi che la questione della cumulabilità di interessi e rivalutazione è di mero diritto e non richiede accertamenti di fatto.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)