Sez. 3, Sentenza n. 4852 del 19/05/1999 (Rv. 526405 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Questioni nuove rispetto alla precedente fase di merito - Inammissibilità - Parte vittoriosa in primo grado - Onere di riproporre le eccezioni nel giudizio di appello - Omissione - Deduzione come motivo di ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
I motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, non potendo prospettarsi per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuove contestazioni non trattate nella precedente fase di merito e non rilevabili d'ufficio; pertanto, la parte totalmente vittoriosa in primo grado, carente di interesse a proporre impugnazione anche incidentale, ha comunque l'onere di riproporre nel giudizio di appello avverso di lei intentato le eccezioni e le questioni prospettate e disattese in primo grado e l'omessa riproposizione delle medesime preclude il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che legittimamente non le ha prese in esame (nella specie il giudice di primo grado aveva condannato in materia di debiti di valore al pagamento degli interessi legali sulla somma rivalutata nella sua interezza a decorrere dalla data del fatto illecito e sul punto il convenuto soccombente non aveva proposto appello incidentale e il convenuto vittorioso non aveva riproposto la relativa questione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)