Sez. L, Sentenza n. 11116 del 12/12/1996 (Rv. 501277 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti assistenziali - Cumulo di rivalutazione ed interessi - Contestazione nei gradi di merito per ritenuta inapplicabilità dell'art. 442 cod proc. civ. - Divieto di cumulo ex art. 16 legge n. 412 del 1991 - Deduzione in sede di legittimità - Limite alla proponibilità in tale sede di nuove questioni di diritto implicanti modificazioni del fatto - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA
In base al principio secondo cui i motivi del ricorso per cassazione non possono investire questioni che non siano state proposte innanzi al giudice di merito e la cui soluzione implicherebbe nuovi accertamenti di fatto, è inammissibile l'impugnazione davanti al giudice di legittimità diretta a contestare il riconoscimento da parte del giudice di merito della rivalutazione in cumulo con gli interessi in caso di ritardato pagamento di prestazioni assistenziali, per violazione dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 (il quale determina un nuovo contenuto del credito per prestazioni previdenziali nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento), se nei gradi di merito - pur successivamente all'entrata in vigore di detta norma - il riconoscimento della rivalutazione sia stato contrastato sulla base della tesi della applicabilità dell'art. 442 cod. proc. civ. ai soli crediti di natura previdenziale, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, e non anche ai crediti di natura assistenziale, come invece riconosciuto da Corte Cost. n. 196 del 1993 (nella specie posta a base della sentenza d'appello).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)