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Sez. 1, Sentenza n. 3365 del 22/03/2000 (Rv. 534956 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE | Sentenza straniera - Motivazione - Mancanza - Condizione ostativa alla delibazione - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2000-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534956-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE

Può essere dichiarata efficace nella Repubblica una sentenza straniera anche se priva di motivazione, nel senso che la relativa mancanza non costituisce condizione ostativa alla delibazione, vuoi perché la motivazione medesima non è compresa nell'art. 797 cod. proc. civ. tra le condizioni per la suddetta declaratoria, vuoi perché, quando il contraddittorio sia stato assicurato e la sentenza sia passata in giudicato (tanto da dover presumere che i fatti e le questioni di diritto posti a fondamento della decisione vengano considerati non più discutibili dalle stesse parti), è da ritenere che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non rientri tra i principi inviolabili fissati nel nostro sistema normativo a garanzia del diritto di difesa, sancendo il primo comma dell'art. 111 Cost., che siffatto obbligo prevede, un assetto organizzativo della giurisdizione il quale attiene esclusivamente all'ordinamento interno.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)