Sez. 1, Sentenza n. 5451 del 18/05/1995 (Rv. 492320 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE | Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Disciplina - Sentenza priva di motivazione, emessa in Gran Bretagna - Dichiarazione di efficacia in Italia - Ammissibilità.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE
L'ordine pubblico interno, che, a norma degli artt. 27 n. 1 e 34 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (e delle successive convenzioni di adesione degli altri Stati della C.E.), costituisce un limite al riconoscimento ed all'esecuzione in Italia delle sentenze in materia civile e commerciale emesse negli altri Stati contraenti - limite riferibile non solo al contenuto della decisione straniera, ma anche al suo procedimento formativo -, è desumibile, per quanto attiene alle norme procedurali, unicamente dai principi inviolabili posti, nel nostro ordinamento, a garanzia del diritto di difesa, tra i quali, una volta che risulti assicurato il contraddittorio, non rientra l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, in quanto l'art. 111, primo comma, cost. che prevede tale obbligo, sancisce un assetto organizzativo della giurisdizione che attiene esclusivamente all'ordinamento interno. Ne consegue che può essere dichiarata esecutiva in Italia, a norma della predetta Convenzione, una sentenza emessa in Gran Bretagna, anche se priva di motivazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 27, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 34, Legge 21/06/1971 num. 804, Tratt. Internaz. 09/10/1978, Legge 29/11/1980 num. 967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)