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Sez. 1, Sentenza n. 3029 del 13/03/1993 (Rv. 481387 - 01)

Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Condizioni - In genere | Provvedimento del giudice straniero - Motivazione - Mancanza - Condizione ostativa alla delibazione in Italia - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481387-01

Delibazione (giudizio di) - Dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - Condizioni - In genere

La mancanza di motivazione non costituisce condizione ostativa alla delibazione in Italia di un provvedimento del giudice straniero, sia perché la motivazione della sentenza non è compresa nell'art. 797 cod. proc. civ. tra le condizioni per la dichiarazione di efficacia della sentenza straniera in Italia, sia perché, quando il contraddittorio sia stato assicurato e la sentenza sia passata in giudicato, dovendo presumersi che i fatti e le questioni di diritto sulla base dei quali essa è stata emessa siano considerati non più discutibili dalle stesse parti, tale mancanza non si pone in contrasto con l'ordine pubblico italiano.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)