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Sez. 1, Sentenza n. 8045 del 14/06/2001 (Rv. 547462 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sentenza di primo grado - Notificazione a cura dell'ufficio ex art. 23, comma nono, legge n. 689/81 - Idoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547462-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative, le notificazioni della sentenza di primo grado (resa a seguito di opposizione all'ordinanza - ingiunzione prefettizia) compiute di ufficio a cura della cancelleria, giusta disposto dell'art. 23, comma nono, della legge n. 689/81, sono idonee, al pari di quelle avvenute ad istanza di parte, a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)