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Sez. 2, Sentenza n. 16861 del 30/07/2007 (Rv. 599370 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sentenza di primo grado - Notificazione a cura dell'ufficio, ai sensi dell'art. 23, nono comma, della legge n. 689 del 1981 - Termine breve per l'impugnazione - Decorrenza - Inidoneità.
Stato
decisa il 2007-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599370-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione per il pagamento di sanzioni amministrative, la notifica d'ufficio della sentenza che decide l'opposizione, prevista obbligatoriamente dall'art. 23, nono comma, della legge n. 689 del 1981, non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 cod. proc. civ., poiché, in difetto di un'espressa previsione di legge, non vi sono ragioni per derogare al disposto dell'art. 285 cod. proc. civ. ed al principio dispositivo, i quali impongono che sia un'iniziativa di parte a far decorrere il termine breve di cui sopra allo scopo di pervenire ad una più rapida conclusione del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 23/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)