Sez. 3, Sentenza n. 211 del 10/01/1981 (Rv. 410619 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DIVERSA DA QUELLA DATA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO O PROSPETTATA DALLE PARTI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DIVERSA DA QUELLA DATA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO O PROSPETTATA DALLE PARTI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Il giudice d'appello puo dare al rapporto dedotto in causa una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere - dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli Atti e i fatti che formano oggetto della controversia; e cio anche in Mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purche nell'ambito delle questioni riproposte con il gravame e con il limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto. (Conf 1444/79, mass n 397771).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 347
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)