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Sez. 2, Sentenza n. 15764 del 13/08/2004 (Rv. 575562 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE | Qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2004-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575562-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE

In tema di impugnazioni, il giudice di appello incorre nel vizio di extrapetizione allorché pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato. Non è precluso, invece, allo stesso giudice l'esercizio del potere-dovere di attribuire al rapporto controverso una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, purché essa non si fondi su elementi di fatto nuovi rispetto a quelli che hanno formato oggetto del dibattito processuale, dovendosi riconoscere al giudice di appello la possibilità di definire, anche con riferimento alla individuazione della "causa petendi", l'esatta natura del rapporto dedotto in giudizio onde precisarne il contenuto e gli effetti, in relazione alle norme applicabili. Ne consegue che ben può il giudice di appello, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell'atto di impugnazione, accogliere il gravame per ragioni giuridiche diverse da quelle dedotte dall'appellante, quando queste ultime non si configurino come eccezioni in senso proprio, ma attengano semplicemente agli elementi integrativi della fattispecie, alla qualificazione giuridica ed agli effetti del rapporto controverso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)