Sez. 2, Sentenza n. 146 del 23/01/1971 (Rv. 349524 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - NEGOZI GIURIDICI - INDIRETTI - FIDUCIARI - NOZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - NEGOZI GIURIDICI - INDIRETTI - FIDUCIARI - NOZIONE.*
Il negozio fiduciario, pur essendo strumentalmente diretto al raggiungimento di uno scopo diverso da quello tipico, non e un negozio simulato o meramente apparente, ma e un negozio effettivamente voluto, ossia reale e produttivo degli effetti che gli sono propri, appunto come mezzo idoneo a far conseguire al fiduciante il fine ultimo propostosi, alla realizzazione del quale e tenuto il fiduciario. (V 4068'68, mass n 337703' 215'67, mass n 325972).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1321
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)