Sez. 1, Sentenza n. 215 del 24/01/1967 (Rv. 325972 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - NEGOZI GIURIDICI - INDIRETTI - FIDUCIARI - NOZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - NEGOZI GIURIDICI - INDIRETTI - FIDUCIARI - NOZIONE.*
Nel negozio fiduciario si ha il collegamento di due negozi, l'uno di carattere esterno, realmente voluto ed attuato dai contraenti, avente piena efficacia di fronte ai terzi, e l'altro interno, di natura obbligatoria diretto a modificare il risultato finale del negozio esterno, nel senso che il fiduciario, divenuto effettivo titolare del diritto trasmessogli, e tenuto a ritrasferirlo all'altro contraente o ad una terza persona, in esecuzione degli intervenuti accordi fiduciari. (Conf. N.2035-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)