Sez. L, Sentenza n. 5784 del 11/04/2003 (Rv. 562103 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Provvedimento di diniego o revoca dell'indennità di accompagnamento - Giudizio diretto al riconoscimento della prestazione - Oggetto - Verifica della legittimità dell'atto amministrativo - Esclusione - Accertamento autonomo della pretesa dell'assicurato - Prova della sussistenza dei requisiti di legge - Onere a carico dell'assicurato - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o inesistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali non hanno natura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto, ma di mera certazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di essa non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato; ne consegue che, revocata la prestazione assistenziale a causa dell'accertamento dell'inesistenza attuale delle condizioni sanitarie per il riconoscimento del beneficio, nella controversia promossa dall'assicurato al fine di ottenere il ripristino della prestazione non è il Ministero a dover provare la mancanza del suddetto requisito, ma è l'assicurato onerato della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del trattamento assistenziale richiesto (nel caso di specie, l'indennità di accompagnamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)