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Sez. L - , Ordinanza n. 3144 del 01/02/2019 (Rv. 652864 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Prestazione previdenziale - Accessori - Decorrenza - Mancanza della domanda amministrativa - Dalla domanda giudiziale - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652864-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

In tema di diritto all'integrazione al minimo sul trattamento pensionistico, gli interessi legali sul credito previdenziale decorrono dal momento in cui è giuridicamente configurabile un ritardo dell'ente previdenziale nell'adempimento, momento che è di regola coincidente con la scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda amministrativa; ne consegue che, nel caso di richiesta giudiziale non preceduta dalla previa domanda amministrativa e dal deposito della prescritta documentazione reddituale, gli interessi decorrono dalla data di notifica all'ente del ricorso introduttivo della prima e unica domanda per il riconoscimento della prestazione previdenziale, non essendo ravvisabile per l'ente alcun precedente "spatium deliberandi", decorso il quale possa ritenersi esistente un ritardo nel pagamento.

Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6, Legge 11/11/1983 num. 638

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)