Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8653 del 03/05/2016 (Rv. 639585 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Benefici previdenziali per esposizione all'amianto - Incrementi pensionistici corrisposti in ritardo - Rivalutazione ed interessi - Decorrenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, essendo necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa, il diritto alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, sugli incrementi pensionistici tardivamente corrisposti, decorre dal centoventesimo giorno dalla presentazione della stessa, all'esito dello "spatium deliberandi" assegnato all'ente ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533 del 1973, fermo il disposto dell'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991 in tema di divieto di cumulo.
Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)