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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24104 del 28/11/2016 (Rv. 642273 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Prestazione previdenziale prevista per legge - Accessori - Decorrenza dal centoventesimo giorno dall'entrata in vigore della legge - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642273-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

In tema di prestazioni assistenziali o previdenziali, quando il diritto ad una (maggiore) prestazione previdenziale sorga dalla data di entrata in vigore della legge che lo prevede, e non vi sia necessità di presentazione della domanda amministrativa per il suo conseguimento, gli interessi e la rivalutazione maturano, a norma dell'art. 442 c.p.c. (come inciso da Corte cost. n. 56 del 12 aprile 1991), dopo il decorso del termine di centoventi giorni computato a partire dalla data di entrata in vigore della nuova legge. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di appello con riferimento alle differenze dovute ex art. 3, comma 22, del d.lgs. n. 164 del 1997, abrogativo della disciplina anticumulo tra pensione ed il 50% del reddito da lavoro, facendo decorrere i centoventi giorni, trascorsi i quali era configurabile per l'INPS un ritardo dell'adempimento, dal 1° luglio 1997, data di entrata in vigore della norma).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/04/1997 num. 164 art. 3 com. 22, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)