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Sez. 1, Sentenza n. 14676 del 29/12/1999 (Rv. 532588 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Astensione - Obbligo del giudice - Violazione - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Ulteriore esercizio di attività decisoria da parte del giudice astenutosi - Vizio della costituzione del giudice - Configurabilità.
Stato
decisa il 1999-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532588-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

La violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi, salva l'ipotesi di interesse in causa, non dà luogo a nullità, tuttavia, una volta che il giudice, per qualsiasi motivo, si sia astenuto, non può, di sua iniziativa, tornare a far parte del collegio giudicante, avendo perduto la capacità di giudicare in quella controversia, con la conseguenza che la sua ulteriore partecipazione alla decisione si configura come vizio della costituzione del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)