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Sez. 2, Sentenza n. 3195 del 08/10/1975 (Rv. 377308 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - ASTENSIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - VIOLAZIONE - NULLITA - INSUSSISTENZA - ULTERIORE ATTIVITA DECISORIA DEL GIUDICE ASTENUTOSI - VIZIO DELLA COSTITUZIONE DEL GIUDICE - NULLITA INSANABILE.*
Stato
decisa il 1975-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377308-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - ASTENSIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - VIOLAZIONE - NULLITA - INSUSSISTENZA - ULTERIORE ATTIVITA DECISORIA DEL GIUDICE ASTENUTOSI - VIZIO DELLA COSTITUZIONE DEL GIUDICE - NULLITA INSANABILE.*

La violazione da parte del giudice dell'Obbligo di astenersi non da luogo a nullita, salva l'ipotesi prevista dall'art 51, n 1 cod proc civ (interesse in causa), e l'unico rimedio alla violazione dello Obbligo di astensione e rappresentato dalla ricusazione. Tuttavia, qualora il giudice si sia astenuto per qualsiasi motivo, egli non puo piu, per sua sola iniziativa, tornare a far parte del collegio giudicante, avendo perduto la capacita di giudicare in quella controversia. In tal caso, la sua ulteriore partecipazione alla decisione, non potendo essere rimossa con lo strumento della ricusazione, si configura come un vizio di Costituzione del giudice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 158 cod proc civ. (sulla prima parte, Conf 3440'74, mass n 371959; (sulla prima parte, Conf 1716'74, mass n 369889; (sulla seconda parte, contra 2982'63; 987'62; 420'61; 532'59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)