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Sez. 1, Sentenza n. 9418 del 12/07/2001 (Rv. 548100 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Conoscenza della causa in altro grado del processo - Violazione dell'obbligo di astensione - Rimedi - Ricusazione ex art. 52 cod. proc. civ. - Mancata tempestiva proposizione della stessa - Nullità della sentenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548100-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

In caso di violazione, da parte del giudice, dell'obbligo di astenersi nella ipotesi di cui all'art. 51, n. 4, cod. proc. civ. (per aver conosciuto della causa in altro grado del processo), unico rimedio consentito alle parti è quello della ricusazione, che deve essere proposta nei modi e nei termini previsti dal successivo art. 52 cod. proc. civ., mentre non è configurabile la nullità della sentenza in relazione alla menzionata irregolarità processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)