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Sez. 3, Sentenza n. 11445 del 12/11/1998 (Rv. 520668 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - CASI - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE AD ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI, DI INTERESSE TURISTICO, PROFESSIONALI | Attività industriali, commerciali, artigianali, di interesse turistico, professionali - Locatore - Onere di provare la serietà della dedotta intenzione - Sussistenza - Portata - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520668-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - CASI - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE AD ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI, DI INTERESSE TURISTICO, PROFESSIONALI

In tema di locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, il locatore che fa valere il diniego di rinnovazione a norma dell'art. 29 della legge n. 392 del 1978 deve dimostrare la serietà della sua intenzione, da considerare con riferimento alla situazione obiettivamente esistente al momento del diniego, e, quindi, che il bene locato possa essere adibito alla destinazione programmata, mentre restano irrilevanti considerazioni relative all'opportunità o convenienza che il locatore potrebbe avere o non avere ad adibire il bene locato alla destinazione enunciata (nella specie la S.C. ha ritenuto irrilevante che il locatore, prima del diniego, avesse venduto un altro immobile, anche se ipoteticamente più idoneo all'attività dallo stesso indicata).

Riferimenti normativi: Legge 28/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)