Sez. L, Sentenza n. 4152 del 16/06/1983 (Rv. 429105 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - ACCERTAMENTO - CRITERI - VALUTAZIONE GLOBALE ED UNITARIA - NECESSITÀ - SOMMA O SOTTRAZIONE DELLE PERCENTUALI INVALIDANTI DETERMINATE DA SINGOLE INFERMITÀ - DIVIETO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - ACCERTAMENTO - CRITERI - VALUTAZIONE GLOBALE ED UNITARIA - NECESSITÀ - SOMMA O SOTTRAZIONE DELLE PERCENTUALI INVALIDANTI DETERMINATE DA SINGOLE INFERMITÀ - DIVIETO.*
L'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 impone al giudice di valutare la capacità di guadagno del lavoratore infermo con riferimento alla combinata Azione dannosa di tutte le infermità o alterazioni accertate a suo carico ed alle conseguenze che ne derivano in ordine alle concrete possibilità di impiego delle residue energie, senza rischio di usura per l'organismo, in attività confacenti alle sue attitudini. Occorre, cioè, procedere ad una valutazione globale ed unitaria, con esclusione di qualsiasi somma (o sottrazione) delle percentuali invalidanti determinate da singole infermità, poiché affezioni coesistenti non determinano normalmente effetti quantitativamente corrispondenti alla somma di quelli ingenerati da ciascuna di esse, ma effetti più rilevanti e gravi, oppure meno rilevanti e di minima incidenza, secondo che vi siano reciproca esaltazione, ripercussioni, associate menomazioni funzionali oppure effetti del tutto autonomi, scevri di ogni rapporto funzionale tra loro. (Conf 2911/82, mass n 420801, sulla prima parte; (Conf 23/76, mass n 378637, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)