diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 135 del 05/01/2001 (Rv. 542974 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Preesistenza di titolo giudiziale - Nuova domanda - Ammissibilità - Condizioni - Conseguimento di un risultato ulteriore - Necessità - Fattispecie in tema di richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo successivo.
Stato
decisa il 2001-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542974-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE

Il principio secondo il quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere "ex novo" un decreto ingiuntivo contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto trova deroga tutte le volte che la domanda di condanna rivolta al giudice, pur nella preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale, non risulti diretta alla mera duplicazione del titolo già conseguito, ma faccia, per converso, valere una situazione giuridica (che non abbia già trovato esaustiva tutela) suscettibile di conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunziata (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha così confermato la sentenza del giudice di merito che, sulla premessa secondo cui un decreto di liquidazione di compenso al consulente tecnico emesso ex art. 11 della legge 319/80, benché titolo esecutivo, non fosse purtuttavia funzionale all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, aveva successivamente emesso decreto ingiuntivo in ordine allo stesso credito, sul presupposto che tale provvedimento costituisse, esso sì, utile titolo per l'iscrizione "de qua").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 05/08/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2818

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)