Sez. 1, Sentenza n. 1115 del 01/02/1995 (Rv. 490146 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI | Deliberazioni del Consiglio Nazionale Forense ex art. 1 legge n. 536 del 1949 - Natura - Prestazioni stragiudiziali - Onorario - Riducibilità al di sotto dei minimi tabellari - Controversia relativa - Disposizione dell'art. 9 delle norme generali della Tariffa stragiudiziale deliberata il 28 maggio 1982 - Disapplicazione - Ammissibilità - Parere del Consiglio dell'ordine - Acquisizione in giudizio - Sufficienza - Rilascio del parere - Diniego - Prova - Sufficienza.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - STRAGIUDIZIALI
Le deliberazioni del Consiglio Nazionale Forense previste dall'art. 1 della legge 3 agosto 1949 n. 536 integrano un regolamento adottato da un'autorità non statale in forza di un autonomo potere regolamentare che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità all'art. 3, comma secondo, delle Disposizioni della legge in generale, e che non è trasformato in regolamento governativo dal decreto ministeriale di approvazione, emanato nell'esercizio di un potere di controllo, per cui le singole disposizioni dettate da detta delibera (che non hanno il vigore e la forza di una norma giuridica) in tanto possono essere applicate dal giudice, in quanto siano ricomprese nell'ambito del potere regolamentare attribuito al Consiglio Nazionale Forense, che è ristretto alla fissazione dei criteri per la determinazione degli onorari ed indennità spettanti agli avvocati per la loro opera professionale. Pertanto, nella parte in cui attribuisce al parere del Consiglio dell'Ordine efficacia vincolante anche nei confronti del giudice chiamato a risolvere una controversia avente ad oggetto la riducibilità al di sotto dei minimi tabellari del compenso spettante ad un avvocato per le sue prestazioni stragiudiziali, la disposizione dell'art. 9 delle Norme generali della Tariffa stragiudiziale deliberata il 28 maggio 1982 - in quanto esorbita dai limiti dell'anzidetto potere regolamentare - è illegittima e deve essere disapplicata. Correlativamente, ai fini della pronuncia del giudice è sufficiente che il parere sia stato acquisito in giudizio e, ove il Consiglio dell'Ordine ne abbia denegato il rilascio, è sufficiente che la parte che vi abbia interesse dimostri sia di averlo chiesto e sia che è stato rifiutato.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 3 com. 2, Legge 03/08/1949 num. 536 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)