Sez. 5, Sentenza n. 11235 del 30/07/2002 (Rv. 556392 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti pendenti ex art. 53 della legge n. 413 del 1991 - Portata - Presupposti - Accertamento dell'imposta ed avviso di liquidazione - Non definitività - Fattispecie - Accertamento INVIM definitivo - Avviso di mora - Impugnazione - Controversia - Beneficio - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
La definizione agevolata delle pendenze tributarie disciplinata dall'art. 53, sesto comma, della legge n. 413 del 1991 non è applicabile, neanche in relazione alle soprattasse e pene pecuniarie, nel caso in cui sia già divenuto definitivo l'accertamento relativo ad uno dei tributi previsti nel primo comma dell'articolo citato, e comunque nel caso in cui i debiti per soprattasse e pene pecuniarie siano non più contestabili per l'assenza di controversia sul rapporto cui accedono, o per il pregresso esaurimento della lite sul rapporto stesso.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)