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Sez. 5, Sentenza n. 21205 del 05/11/2004 (Rv. 579055 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle controversie ex art. 53 legge n. 413 del 1991 - Condizioni - Pendenza del termine per l'impugnazione dell'accertamento e di quello per il condono - Ammissibilità - Prevista impugnazione dell'atto - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579055-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, l'applicabilità della definizione agevolata delle controversie pendenti, stabilita dall'art. 53, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, "anche agli accertamenti per i quali, alla data di entrata in vigore della... legge, non sono decorsi i termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria", va intesa nel senso che il contribuente, nella contemporanea pendenza dei termini per l'impugnazione e di quelli del condono, ben può proporre istanza di condono senza la previa impugnativa dell'atto, il che equivale a dire che la controversia presupposta dal Comma quinto dello stesso art. 53, ricorrendo le dette condizioni, può anche essere solo potenziale.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)