Sez. 5, Sentenza n. 11020 del 18/12/2025 Ud. (dep. 23/03/2026) Rv. 289712-01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE | Domanda di ammissione al passivo presentata dall’effettivo titolare del credito - Successiva cessione del credito fraudolentemente simulata - Comunicazione della cessione al curatore - Istanza di svincolo delle somme presentata dal simulato cessionario - Reato ex art. 232 legge fall. - Configurabilità - Sussistenza - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE
In tema di reati fallimentari, integra il reato previsto dall'art. 232, comma primo, legge fall. la condotta di chi, dopo la presentazione della domanda di ammissione del credito al passivo da parte dell'effettivo titolare, approfittando della successiva irreperibilità di quest'ultimo, si rende formalmente cessionario del credito mediante falso atto di cessione dello stesso, comunica tale titolo fraudolentemente simulato al curatore, e quindi presenta l'istanza di svincolo delle somme depositate in relazione ai creditori non presentatisi o irreperibili. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che tale condotta pregiudica la "par condicio creditorum" anche perché, a norma dell'art. 117 legge fall., le somme assegnate ai creditori che non si presentano a riscuoterle o risultano irreperibili, possono essere distribuite, decorsi cinque anni dal deposito, ai creditori rimasti insoddisfatti che ne abbiano fatto richiesta).
Legge Falliment. art. 232 com. 1, Legge Falliment. art. 115 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)