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Sez. 5, Sentenza n. 7620 del 24/10/2016 Ud. (dep. 17/02/2017) Rv. 269582 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE | Domande di ammissione di crediti simulati - Reato di cui all'art. 232, comma primo, l. fall. - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269582-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 232, comma primo, l. fall., il credito del quale si chiede l'ammissione al passivo fallimentare deve essere non solo simulato ma anche fraudolento e cioè integrare un diritto di credito non corrispondente alla realtà giuridica da esso formalmente rappresentata e, pertanto, idoneo ad incidere negativamente sul regolare soddisfacimento delle ragioni creditorie. (In motivazione, la Corte ha precisato che la simulazione rilevante può essere sia quella assoluta che quella relativa e che il carattere fraudolento può essere desunto dalla produzione di documentazione relativa al diritto di credito che sia idonea a perfezionare l'inganno).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 232 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)