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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26704 del 18/12/2014 (Rv. 634124 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Commissioni Tributarie - Notifica mediante consegna diretta all'Ufficio finanziario - Art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Esclusione - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2014-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634124-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

La notifica all'Agenzia delle entrate del ricorso per cassazione, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale, può essere effettuata presso gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate medesima, con le modalità disciplinate dagli artt. 137 e ss. cod. proc. civ., e non nei modi previsti dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, mediante consegna diretta del ricorso all'Ufficio, trattandosi di norma applicabile solo nel giudizio tributario di merito, fatta salva, in tale evenienza, la possibilità di sanatoria in ragione dell'intervenuta successiva costituzione dell'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)