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Sez. 5, Sentenza n. 21516 del 07/11/2005 (Rv. 585056 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Proposto dall'Amministrazione finanziaria - Notificazione a mezzo del messo speciale dell'ufficio finanziario - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585056-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, i messi speciali degli uffici finanziari hanno potere di effettuare validamente notifiche - ove debitamente autorizzati ai sensi dell'art. 16, quarto comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - nell'ambito del procedimento speciale dinanzi alle commissioni tributarie, ma sono privi di qualsiasi potere notificatorio nell'ambito del procedimento per cassazione (anche se in materia tributaria), che è regolato esclusivamente dalle norme di carattere generale ed in particolare dal codice di procedura civile. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per nullità insanabile della notifica, pur avendo il messo speciale indicato la propria qualità e specificato le proprie generalità).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)