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Sez. 5, Sentenza n. 22889 del 25/10/2006 (Rv. 595867 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istituzione dell'Agenzia delle entrate - Successione a titolo particolare nel rapporto controverso - Giudizi introdotti successivamente al 1° gennaio 2001 - Legittimazione esclusiva dell'Agenzia - Giudizio di cassazione - Notificazione della sentenza impugnata e del ricorso - Legittimazione passiva - Direttore ed organi periferici dell'Agenzia - Configurabilità in via alternativa o concorrente - Fondamento - Ricorso proposto dall'Ufficio locale dell'Agenzia con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595867-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1° gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione "ad causam" e "ad processum" nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all'Agenzia. Per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in via concorrente ed alternativa rispetto al direttore, consente di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l'interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato. In tale prospettiva, e segnatamente nel rispetto dell'esigenza di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità in funzione dell'effettività della tutela giurisdizionale, deve ritenersi ammissibile il ricorso proposto dall'Ufficio locale dell'Agenzia con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, tenuto anche conto della sostanziale unitarietà del soggetto giuridico "Agenzia".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 57, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 61, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 62, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 68, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 72, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)