Sez. U, Sentenza n. 788 del 17/11/1999 (Rv. 531193 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Enti pubblici non economici - ERSAP - Obbligo dell'ente di stipulare la assicurazione integrativa del trattamento di fine rapporto e di versare all'INADEL le indennità maturate a seguito dell'applicabilità della normativa sull'indennità premio di servizio - Controversie relative - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego relativamente alle controversie promosse dai dipendenti di un ente pubblico non economico (quale l'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia - ERSAP), dirette all'accertamento dell'inadempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi, previsti dal contratto collettivo, di stipulare un'assicurazione integrativa dell'indennità di anzianità, di riscuotere le relative indennità e di versarle all'ente previdenziale (già Inadel, ora Inpdap) gestore dell'assicurazione per l'erogazione dell'indennità premio di servizio, a seguito dell'estensione della normativa su tale trattamento all'ente in questione (legge n. 482 del 1988).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 27/10/1988 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)