Sez. U, Sentenza n. 10730 del 02/12/1996 (Rv. 500968 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Enti pubblici non economici - E.R.S.A.P. - Controversia avente ad oggetto l'ammontare del premio di fine servizio - Collegamento con la cessazione del rapporto di pubblico impiego - Natura prevalentemente retributiva di detto premio - Sussistenza - Conseguenze - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative a rapporti di pubblico impiego con enti pubblici non economici, quale l'Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (E.R.S.A.P.), riguarda qualsiasi controversia in cui il rapporto di impiego costituisca il titolo immediato e diretto della pretesa, e, quindi, anche le controversie vertenti su diritti collegati alla cessazione del rapporto, che trovano pur sempre in questo il loro fondamento, tra le quali rientrano quelle aventi ad oggetto l'ammontare del premio di fine servizio, che ha natura prevalentemente retributiva, ancorché con funzione latamente previdenziale.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1071 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)