Sez. 3, Sentenza n. 2121 del 13/06/1969 (Rv. 341415 - 01)
VENDITA - VENDITA DI COSE IMMOBILI - A CORPO - INDICAZIONE DELLA MISURA EFFETTUATA UNICAMENTE COME ULTERIORE SPECIFICAZIONE DELL'IMMOBILE - RIMBORSO O SUPPLEMENTO DI PREZZO - ESCLUSIONE.*
VENDITA - VENDITA DI COSE IMMOBILI - A CORPO - INDICAZIONE DELLA MISURA EFFETTUATA UNICAMENTE COME ULTERIORE SPECIFICAZIONE DELL'IMMOBILE - RIMBORSO O SUPPLEMENTO DI PREZZO - ESCLUSIONE.*
Se, nella vendita di un corpo determinato, l'indicazione della misura e fatta unicamente, secondo la volonta delle parti, come ulteriore specificazione dell'immobile, senza effettivo riguardo all'estensione di esso, la volonta delle parti deve prevalere e non si fa luogo ad alcun rimborso o supplemento di prezzo. (V. 2542-50).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1538
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)