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Sez. 3, Sentenza n. 2121 del 13/06/1969 (Rv. 341415 - 01)

VENDITA - VENDITA DI COSE IMMOBILI - A CORPO - INDICAZIONE DELLA MISURA EFFETTUATA UNICAMENTE COME ULTERIORE SPECIFICAZIONE DELL'IMMOBILE - RIMBORSO O SUPPLEMENTO DI PREZZO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341415-01

VENDITA - VENDITA DI COSE IMMOBILI - A CORPO - INDICAZIONE DELLA MISURA EFFETTUATA UNICAMENTE COME ULTERIORE SPECIFICAZIONE DELL'IMMOBILE - RIMBORSO O SUPPLEMENTO DI PREZZO - ESCLUSIONE.*

Se, nella vendita di un corpo determinato, l'indicazione della misura e fatta unicamente, secondo la volonta delle parti, come ulteriore specificazione dell'immobile, senza effettivo riguardo all'estensione di esso, la volonta delle parti deve prevalere e non si fa luogo ad alcun rimborso o supplemento di prezzo. (V. 2542-50).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1538

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)