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Sez. 1, Sentenza n. 974 del 05/04/1971 (Rv. 350920 - 01)

VENDITA - VENDITA DI COSE IMMOBILI - A CORPO - INDICAZIONE DELLA MISURA - ERRONEITA - REVISIONE DEL PREZZO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350920-01

VENDITA - VENDITA DI COSE IMMOBILI - A CORPO - INDICAZIONE DELLA MISURA - ERRONEITA - REVISIONE DEL PREZZO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Pur versandosi nell'ipotesi di vendita 'a corpò, si puo far luogo alla revisione del prezzo solo quando la considerazione dell'estensione dell'immobile, cosi come enunciata nel contratto, abbia concorso a determinare il regolamento di interessi relativamente all'ammontare del prezzo stessò se, invece, i contraenti hanno avuto riguardo unicamente all'immobile nella sua individualita ed unita e non pure alle singole parti che ne formano l'estensione, e ne hanno indicato la misura come ulteriore elemento concorrente alla descrizione e identificazione (o ad altro diverso fine), nessuna conseguenza puo derivare dall'errore su tale indicazione. In tale seconda ipotesi, poiche l'ammontare del prezzo non risulta collegato alla estensione dell'immobile, l'indicazione di questa, esatta o erronea che sia, assume il valore di una circostanza accidentale e comunque non produttiva degli effetti considerati dall'art 1538 cod civ. (V 2121'69, mass n 341415).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1538

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)