Sez. 1, Sentenza n. 2621 del 20/09/1971 (Rv. 353757 - 01)
VENDITA - VENDITA DI COSE IMMOBILI - A CORPO - INDICAZIONE DELLE MISURE EFFETTUATE UNICAMENTE COME ULTERIORE SPECIFICAZIONE DELL'IMMOBILE - RIMBORSO O SUPPLEMENTO DI PREZZO - ESCLUSIONE.*
VENDITA - VENDITA DI COSE IMMOBILI - A CORPO - INDICAZIONE DELLE MISURE EFFETTUATE UNICAMENTE COME ULTERIORE SPECIFICAZIONE DELL'IMMOBILE - RIMBORSO O SUPPLEMENTO DI PREZZO - ESCLUSIONE.*
Se nella vendita di un corpo determinato la indicazione della misura e stata fatta secondo la volonta delle parti, unicamente come ulteriore specificazione del fondo, senza effettivo riguardo alla estensione di esso, la volonta delle parti deve prevalere, e non si fa luogo ad alcun rimborso o supplemento di prezzo. (Conf 2126'69, mass n 341415).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1538
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)