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Sez. 1, Sentenza n. 2621 del 20/09/1971 (Rv. 353757 - 01)

VENDITA - VENDITA DI COSE IMMOBILI - A CORPO - INDICAZIONE DELLE MISURE EFFETTUATE UNICAMENTE COME ULTERIORE SPECIFICAZIONE DELL'IMMOBILE - RIMBORSO O SUPPLEMENTO DI PREZZO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353757-01

VENDITA - VENDITA DI COSE IMMOBILI - A CORPO - INDICAZIONE DELLE MISURE EFFETTUATE UNICAMENTE COME ULTERIORE SPECIFICAZIONE DELL'IMMOBILE - RIMBORSO O SUPPLEMENTO DI PREZZO - ESCLUSIONE.*

Se nella vendita di un corpo determinato la indicazione della misura e stata fatta secondo la volonta delle parti, unicamente come ulteriore specificazione del fondo, senza effettivo riguardo alla estensione di esso, la volonta delle parti deve prevalere, e non si fa luogo ad alcun rimborso o supplemento di prezzo. (Conf 2126'69, mass n 341415).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1538

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)