Sez. U, Sentenza n. 9217 del 19/04/2010 (Rv. 612564 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE | Citazione in giudizio di soggetto inabilitato e non anche del curatore - Nullità della citazione - Sanabilità ex art. 164 cod. proc. civ. anche mediante interposizione dell'appello - Ammissibilità - Conseguenze - Nullità della sentenza - Declaratoria da parte del giudice di appello - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Esclusione - Trattazione della causa nel merito - Necessità - Ragioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - NULLITÀ - IN GENERE
La citazione in giudizio del solo inabilitato, e non anche del suo curatore, integra un'ipotesi di nullità della citazione stessa, ai sensi degli artt. 163, comma 3, n. 2 e 164 cod. proc. civ., la cui sanatoria, in mancanza di costituzione dell'inabilitato, è disciplinata non dall'art. 182 cod. proc. civ., ma dagli artt. 164, comma 2, e 156, comma 3, cod. proc. civ.; qualora la nullità non sia stata sanata nel giudizio di primo grado, la stessa interposizione dell'appello comporta la sanatoria della nullità della citazione, che non esclude però l'invalidità del giudizio di primo grado, svoltosi in violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità della sentenza. Il giudice di appello deve perciò dichiararla e, non potendo rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli, quando possibile e necessario, ai sensi dell'art. 162 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 n. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)