Sez. 3, Sentenza n. 5262 del 28/05/1998 (Rv. 515863 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - CUSTODIA | Omessa indicazione dell'elevato valore della merce - Incidenza - Esclusione dell' obbligo di particolare cautela nel custodirla - Conseguenze - Esonero da responsabilità - Condizioni.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - CUSTODIA
L'omessa indicazione dell'elevato valore della merce trasportata, può determinare l'esclusione dell'obbligo del vettore di adottare una cautela particolare nel custodirla, perché il suo comportamento va valutato in concreto, e quindi esonerarlo da responsabilità, se il fatto è avvenuto imprevedibilmente e inevitabilmente (nella specie la Suprema Corte ha confermato l'esclusione della responsabilità del vettore, rapinato di un dipinto, di cui ignorava il rilevante valore, mentre sostava per dormire in una piazzola isolata, ma solitamente frequentata da altri automobilisti, senza aver azionato gli allarmi antifurto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 1694
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)