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Sez. 5, Sentenza n. 2802 del 30/01/2024 (Rv. 670255-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE | Cessione d'azienda- Valore dell'avviamento - Percentuale di redditività - Calcolo - Criteri - Capacità di profitto dell'azienda - Prova contraria del contribuente.
Stato
decisa il 2024-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670255-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE

In tema di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro per la cessione d'azienda, ai fini del calcolo del valore dell'avviamento commerciale, in virtù del combinato disposto degli artt. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986, e 2, comma 4, del d.P.R. n. 460 del 1996, la percentuale di redditività deve essere parametrata alla media dei ricavi (e non degli utili operativi) accertati, o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi nei tre periodi d'imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, applicando il moltiplicatore previsto dal cit. art. 2, comma 4, che funge da valore minimale d'avviamento. Qualora l'amministrazione finanziaria abbia applicato un coefficiente inferiore, si presume che la capacità di profitto dell'azienda non sia inferiore a quello cui si perviene mediante l'applicazione del detto coefficiente, salva prova contraria a carico del contribuente.

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 31/07/1996 num. 460 art. 2 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)